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Intercettazioni: l’investigatore può spiare le chiamate o i messaggi?

Una delle domande più frequenti rivolta all’investigatore privato è se intercettare le chiamate o i messaggi, per scoprire ad esempio la verità sul presunto tradimento del partner o l’attività di concorrenza sleale, si possa fare o vìoli la privacy. Per poter rispondere, occorre innanzitutto porre una chiara distinzione tra intercettazioni e registrazioni: due azioni che all’apparenza possono sembrare molto simili tra loro ma che in realtà sono completamente diverse, soprattutto da un punto di vista giuridico.

Intercettazioni: cosa sono e quando sono possibili

Intercettare significa captare una comunicazione fra due o più soggetti terzi inconsapevoli in quanto effettuata mediante mezzi insidiosi (ad esempio microspie ambientali, software spia, etc.). Esistono tre tipi di intercettazione:

  1. intercettazione telefonica, in grado di captare le comunicazioni che avvengono per telefono;
  2. intercettazione ambientale, in grado di captare le comunicazioni che avvengono all’interno di un determinato luogo;
  3. intercettazione telematica, in grado di captare le comunicazioni che si scambiano tramite internet ed altri mezzi informatici.

Per analizzare la disciplina delle intercettazioni, è doveroso partire dall’articolo 15 della Costituzione, che risulta di assoluta importanza in quanto sancisce l’inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Inoltre, viene specificato che eventuali limitazioni di tale diritto costituzionalmente garantito possono avvenire soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.

Dunque solo l’autorità giudiziaria può limitare il diritto alla segretezza delle comunicazioni, utilizzando le intercettazioni come mezzo di ricerca della prova. Tuttavia, neppure il giudice può disporre le intercettazioni a suo piacimento, dovendo accertare che sussistano tre fondamentali requisiti: gravità del reato, gravi indizi di reato, extrema ratio.

Quindi l’investigatore privato può effettuare intercettazioni?

No. Non esistono autorizzazioni speciali che consentano all’investigatore di intercettare, e quindi spiare, ad esempio la posta elettronica, i messaggi whatsapp o le chiamate al cellulare. Qualsiasi intercettazione non autorizzata è configurabile come atto di spionaggio, e quindi come reato penalmente perseguibile. Proprio in virtù dell’articolo 15 della Costituzione, solo un giudice può autorizzare l’attività di intercettazione, sempre al verificarsi dei tre requisiti di cui sopra.

Registrazioni: cosa sono e quando sono possibili

Registrare una conversazione è diverso da intercettare in quanto presuppone che la persona che sta captando la comunicazione sia presente. Le registrazioni tra presenti costituiscono prove documentali e perciò sono del tutto estranee dal regime normativo sancito per le intercettazioni.

Qualunque privato cittadino, per tutelare e far valere un proprio diritto, può registrare di nascosto una conversazione, a patto che siano rispettati due importanti limiti previsti dalla legge (pena la commissione del reato penale di interferenze illecite nella vita privata):

  1. chi registra deve essere presente al momento della conversazione, non è necessario che parli o sia parte della conversazione ma non può allontanarsi;
  2. la registrazione deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico (in un bar, lungo una strada, su un mezzo pubblico), escludendo quindi la privata dimora del soggetto registrato o luoghi privati di sua pertinenza.

La Cassazione, con le proprie sentenze, ha più volte chiarito che chi parla in presenza di altre persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, accetta il rischio di essere registrato. Spetta alla persona che non vuole essere ascoltata, e quindi potenzialmente registrata, mettere in atto comportamenti che non lo consentano.

Questo vale anche per le registrazioni video. È possibile, ad esempio, riprendere una conversazione con la fotocamera del proprio smartphone, avendo però successivamente cura di oscurare i volti dei soggetti estranei alla conversazione.

Se l’atto in sé di registrare è possibile, altra questione è in che modo viene utilizzato il file della registrazione. Quest’ultima, infatti, non può in alcun modo essere divulgata a terzi. Se venisse inviata ad amici o addirittura pubblicata su un social network, si commetterebbe una grave violazione della privacy.

Quindi l’investigatore privato può effettuare registrazioni audio-video?

Sì, anche senza la consapevolezza dei soggetti registrati. Sempre a patto che durante tali registrazioni sia presente anche il detective (non è possibile quindi utilizzare microfoni a distanza) e che ciò avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico. Per quanto riguarda le telefonate, venendo meno il requisito della presenza fisica, assume rilevanza il fatto che l’investigatore sia parte attiva nella conversazione; anche in questo caso, non importa che ci sia o meno il consenso dell’interlocutore alla registrazione.

Registratore nascosto dentro l’auto: un caso particolare

L’auto che tutti noi usiamo quotidianamente, è considerata dalla giurisprudenza un luogo di privata dimora? No, secondo la recente sentenza della Cassazione n. 3446/24. Nascondere un registratore all’interno di un’autovettura non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, in quanto l’abitacolo di un’auto situata su pubblica via non è considerato luogo di privata dimora.

Ma abbiamo scritto che tra i due requisiti necessari affinché la registrazione sia lecita vi è anche quello della presenza del registrante. Ebbene, la Cassazione con questa importante sentenza sdogana persino l’utilizzo del registratore a distanza, ammettendo la possibilità che si possa lasciare il registratore all’interno di un’auto senza essere per forza presenti all’interno dell’abitacolo.

Baroncini Investigazioni: bonifiche e indagini di controspionaggio

L’investigatore privato non può, dunque, effettuare intercettazioni ovvero attività di spionaggio, essendo un reato penalmente perseguibile. Al contrario, può verificare invece se si è vittima di un’intercettazione abusiva, ossia svolta da chi non ne ha facoltà. Siamo nell’ambito del c.d. “controspionaggio“.

Ci occupiamo di far luce e svolgere tutte gli accertamenti necessari in caso riteniate di essere illecitamente spiati, che sia per motivi personali o lavorativi, attraverso indagini investigative mirate e bonifiche finalizzate alla ricerca ed individuazione di dispositivi spia nascosti.

Se ritenete di essere controllati e spiati, potete rivolgervi a noi. Saremo in grado di aiutarvi raccogliendo elementi di prova che hanno forza probatoria.

Potete contattarci qui:
e-mail info@baroncini-investigazioni.com
tel. 051 0286219